Art. 2.
(Disposizioni attuative delle regioni).

      1. Gli assessorati regionali competenti in materia di trasporti delle singole regioni predispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito studio denominato «programma di modernizzazione regionale» diretto al monitoraggio delle realtà esistenti, nonché alla pianificazione, al finanziamento e all'incremento della rete degli aeroporti regionali e locali, ai sensi dell'articolo 1.

 

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      2. Il programma di cui al comma 1 evidenzia lo stato di fatto della rete aeroportuale regionale e locale, di proprietà pubblica o privata, indicando e identificando in particolare:

          a) le aviosuperfici non in pendenza (ANP) e in pendenza (AP) con utilizzo AvP e AvT;

          b) le elisuperfici;

          c) i campi di fortuna;

          d) le idrosuperfici;

          e) le piste destinate al volo sportivo;

          f) le piste con annessa scuola di volo.

      3. Il programma deve prevedere un piano previsionale di intervento atto a migliorare le strutture esistenti sul territorio di ogni regione nonché la realizzazione di nuove strutture aeroportuali regionali e locali.
      4. La pianificazione di cui al comma 3 deve essere altresì correlata alle funzioni della protezione civile, con espresso riferimento ai servizi di spegnimento incendi, soccorso medico-aereo, servizio di eliambulanza, nonché alle esigenze derivanti dal trasporto civile, dal trasporto merci, dalle attività turistiche, dalle attività di scuola di volo e da quelle sportive.
      5. Entro sei mesi dall'avvenuto riparto alle singole regioni dei fondi statali, come stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i presidenti delle regioni e gli assessori regionali competenti in materia di trasporti, con uno o più provvedimenti, sentite le amministrazioni provinciali, gli enti economici locali e le organizzazioni di settore, determinano il riparto degli interventi previsti dal presente articolo su base provinciale, riservando ampio spazio alle nuove strutture.